
Oggi all’esame del Cdm
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575 del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni”. Lo si legge nella bozza del disegno di legge sull’introduzione del delitto di femminicidio, all’esame del Cdm nel pomeriggio.
