• Ven. Apr 19th, 2024

Frasso Telesino. Denunciate due persone per abuso edilizio: i particolari e la foto

In azione i Carabinieri Forestali di Telese Terme

FRASSO TELESINO (BN). Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, nello svolgimento di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel settore edilizio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Telese Terme sono intervenuti nel territorio comunale di Frasso Telesino, in località Arbusti.

L’intervento dei militari si è reso necessario per fermare dei lavori in corso finalizzati alla realizzazione di un pozzo all’interno di un fondo agricolo, dove sono state rinvenute opere di sbancamento e scavo preordinate all’interramento di tubazioni in cemento. Il tutto in assenza dei necessari titoli autorizzativi.

L’area interessata e i relativi manufatti, pronti per essere utilizzati, sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre a carico del proprietario del fondo e della ditta esecutrice è scattata la denuncia a piede libero per la violazione dell’art. 44 c.1 lett. b) del D.P.R 380/01.

La foto:

Abuso edilizio

L’abuso edilizio è un illecito che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività. L’illecito si verifica quando si consegue un’opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa.

In Italia la fattispecie integra un reato, nel quale viene compreso anche il cambio di destinazione d’uso, quando è privo di autorizzazione. Altri ordinamenti lo considerano un illecito amministrativo, nel quale la sanzione pecuniaria può comunque raggiungere cifre assai ragguardevoli.

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 operò in Italia il primo condono delle violazioni urbanistiche perpetrate da privati, ma la Corte costituzionale, con ordinanza n. 46 del 2001, ha sottolineato la “natura temporanea ed eccezionale”, “non ripetibile”, del condono edilizio; con ordinanza n. 174 del 2002 essa ha attribuito al condono l’intento di “impedire il ripetersi del fenomeno dell’abusivismo attraverso la sua repressione” solo nell’ambito di una più generale “risistemazione della materia del governo del territorio”.

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Di Redazione V-news.it

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