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La procura federale condanna la Real Teano per il campionato 2009-2010

DiRedazione V-news.it

Lug 23, 2011

A distanza di quasi 2 anni la Procura Federale ha portato a termine un accertamento sulla partita tra Real Teano e A.S.D. Vairano Scalo (vinta sul campo dal Vairano per 1 a 0, poi data persa per tesseramento irregolare del calciatore Zeppa). Ebbene, proprio nella partita vinta a Tavolino dal Teano (partita che decise, poi, il campionato, a favore dei Teanesi).

A quella vittoria seguirono pagine e pagine di giornali, alcune di vero insulto verso il Presidente Scalera, inneggianti alla lealtà pseudo lealtà sportiva della squadra teanese che si vantava di aver fatto sempre le cose nella maniera giusta. Ebbene, questo non è vero poichè una partita persa per un errato tesseramente è ben diverso dalla VOLONTA’ di far partecipare alla partita, alla STESSA PARTITA PER CUI SI E’ FATTO RICORSO E QUINDI SI E’ AVUTA LA PARTITA VINTA, un giocatore non tesserato e di farlo partecipare al gioco. Questa condotta altamente sleale ha portato a falsare l’intero campionato, consegnando, di fatto la vittora al TEANO che non ne aveva titolo.

Scalera ha dichiarato: “Per quanto ci riguarda avevamo già vinto il campionato in questione, e abbiamo dimostrato il nostro valore arrivando sesti in seconda categoria l’anno successivo. Mi fa piacere che tutti i vessilli di ONESTA’ sbandierati fino ad oggi dalla Real Teano siano miseramente caduti. Noi abbiamo perso quella partita per un cavillo legale perchè il tesseramento del giocatore in questione era stato spedito nei termini, mentre

chi doveva DAVVERO perderla ha poi vinto, sulla carta, il campionato. Mi meraviglio che il presidente del Teano, sapendo di avere un calciatore in posizione irregolare nella stessa partita, abbia avuto il coraggio di fare un ricorso. La cosa, perdonatemi, mi suscita una certa ilarità…però, almeno in questo caso, giustizia è fatta!”.

Di seguito la sentenza della commissione disciplinare che condanna la Real Teano che vi consiglio di leggere con GRANDE attenzione.

N. 66. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ZANNINI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI,
CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA
SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL
SIG. DE FUSCO ROBERTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1,
DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl
GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione delL’11 maggio 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 13 maggio 2011, protocollo 7817/1359, attivato, su esposto della società Real Vairano Scalo, a carico dei tesserati e della società, di cui all’epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle
deduzioni a difesa, trasmesse a mezzo fax prima in data 25.05.2011 e successivamente a mezzo plico raccomandata postale, dal presidente della società A.S.D. Real Teano nonché dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Zannini Massimo e De
Fusco Roberto
, rispettivamente, calciatore e dirigente della società Real Teano, la squalifica e l’inibizione
per anni due; b) per la società A.S.D. Real Teano, l’ammenda di euro 600,00 ed un punto di penalizzazione in classifica. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. De Fusco Roberto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società medesima, ha, mediante l’iniziativa messa in essere dallo stesso, permesso al sig. Zannini Massimo – non in regola con il proprio tesseramento – di essere inserito nella distinta ufficiale di gara del 29.11.2010 relativo al Campionato Provinciale di Terza Categoria Real Teano – Real Vairano della stagione sportiva 2009/2010, dichiarando,
nel contempo, nella lista della cennata distinta ufficiale di gara, che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, e che il sig. Zannini Massimo, calciatore della società A.S.D. Real Teano, ha, mediante l’iniziativa messa in essere dallo stesso, violato i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dal
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 5 del 14 luglio 2011 Pagina 180
Codice di Giustizia Sportiva vigente, benché questi non fosse in regola con il proprio tesseramento; rilevato
che i Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata,
hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come evidenziato nell’articolato atto di deferimento;
tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente
motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. – valutato che la vicenda in
esame è stata determinata dalla ritardata regolarizzazione del tesseramento del nominato calciatore e non
da dolo – giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda
debbano essere considerati i deferiti, Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo e la società A.S.D. Real
Teano, per cui infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini
Massimo; l’inibizione per mesi sei, a carico del sig. De Fusco Roberto, dirigente accompagnatore della
società Real Teano; l’ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Real Teano. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere ai sigg. Zannini Massimo e De Fusco Roberto,
all’epoca dei fatti in esame, rispettivamente, calciatore e dirigente accompagnatore della società
A.S.D. Real Teano, le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini
Massimo; l’inibizione per mesi sei, a carico del dirigente, sig. De Fusco Roberto; a carico della
società A.S.D. Real Teano, l’ammenda di euro 300,00.

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