Le dichiarazioni dell’avvocato pietramelarese sulla procedura di riequilibrio finanziario
PIETRAMELARA. Il Consiglio comunale ha approvato il piano pluriennale di risanamento finanziario. Le cifre dell’indebitamento del Comune di Pietramelara sono pesanti: circa 4 milioni di euro di debiti. La maggioranza prova la strada del risanamento cercando di spalmare il debito per i prossimi 14 anni. Adesso la parola passerà alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno.
Sulla questione è intervenuto il consigliere avv. Loredana Palumbo: “La maggioranza consiliare ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario. Nel Consiglio comunale del 23 ottobre il piano che è stato posto al vaglio dei consiglieri è approssimativo e lacunoso. Tanto è stato rilevato anche dal revisore dei conti. L’importanza di una redazione attenta e puntuale, al punto a cui siamo giunti ed in considerazione dei soldi che sono stati spesi, era doverosa e necessaria onde evitare che, assenti elementi necessari, gli organi preposti potrebbero dichiarare il dissesto. Purtroppo si cerca di confondere i cittadini per nascondere inefficienze che caratterizzano l’intera azione politica”.
Che cos’è il piano di risanamento
Il piano di risanamento è un istituto giuridico previsto dalla legge italiana. È previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. d, della legge fallimentare italiana, introdotto dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Con esso si dichiarano esentati dalla azione revocatoria fallimentare gli atti posti in essere in esecuzione del piano. Pertanto, la legge detta per questo istituto un frammento di disciplina senza definirne, se non per sommi capi, la fattispecie e il contenuto.
Il piano prevede il compimento di atti funzionali al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. La predisposizione di un piano di risanamento incide sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ossia sulla disciplina della revocatoria fallimentare: l’art. 67, terzo comma, lett. d, l. fall. elenca tra le esenzioni dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano. Deve apparire idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.
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