L’imprenditore locale ha vinto la causa contro il Municipio
Assistito dall’Avv. Fabrizio Zarone l’imprenditore si è opposto ai provvedimenti dell’Ente Locale
ROCCAMONFINA – Gli chiudono l’autocarrozzeria, il TAR Campania condanna il Comune. Il Comune di Roccamonfina guidato dal sindaco Carlo Montefusco è stato condannato dal TAR – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania a seguito di un ricorso presentato da un imprenditore locale, al pagamento della somma di 1.500 euro. La vicenda giudiziaria nasce nel gennaio 2022 quando il titolare di un’autocarrozzeria si è visto sospendere l’attività con una ordinanza da parte del Comune. A seguito di accertamenti presso i locali dell’attività ubicata in via Napoli, al titolare veniva contestata la realizzazione abusiva di un impianto di scarico per l’emissione di fumo e polveri in atmosfera. Successivamente veniva emessa l’ordinanza del settore servizio tecnico n. 1 del 25 gennaio 2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale veniva disposta “la sospensione immediata dell’attività di autocarrozzeria esercitata presso i locali siti in via Napoli, (…)”.
Il titolare dell’attività Franco Croce ha prontamente presentato ricorso contro il provvedimento emanato dal Comune di Roccamonfina assistito dall’Avv. Fabrizio Zarone. “(…) Pertanto, il Collegio – si legge nella sentenza emessa dal TAR – ritiene che, quanto alla impugnata ordinanza di demolizione, il generico riferimento ad un impianto di scarico non sembra rispondere a quella descrizione dettagliata e puntuale delle opere realizzate (peraltro preannunciata nella medesima ordinanza), la quale soltanto varrebbe a conferire al provvedimento sanzionatorio adeguata alla motivazione (…). Invero, la conformità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali – proseguono i giudici – in cui viene svolta l’attività commerciale si configura sempre quale presupposto di legittimità per lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, non potendo revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un’attività commerciale sia ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (anche in vista delle eventuali sanzioni reali da cui i predetti locali potrebbero essere investiti)…Nel caso di specie e per i presupposti motivi, però, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione non appare sufficiente ad interdire in via consequenziale, l’attività commerciale esercitata dal ricorrente nei luoghi interessati. Il ricorso va, dunque, accolto e va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati”. Sulla base di tali considerazioni lo scorso 11 gennaio 2023 riuniti in camera di consiglio i magistrati Alessandro Tomassetti (Presidente, Estensore), Vincenzo Cernese e Paola Palmarini (Consiglieri) hanno emesso la seguente sentenza: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Roccamonfina al pagamento, nei confronti del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. L’Ente Comune di Roccamonfina non si è costituito in giudizio.