• Sab. Apr 20th, 2024

Roccamonfina. Segreteria, denuncia alla Procura. Diffidati i consiglieri

La Segretaria comunale ha denunciato l’adozione di provvedimenti senza la sua firma ed autorizzazione

Domani dovrebbe tenersi il Consiglio comunale per sciogliere la convenzione inerente la Segreteria

ROCCAMONFINA – Segreteria comunale: scatta la denuncia alla Procura della Repubblica. A poche ore dalla convocazione del consiglio comunale di Roccamonfina che dovrebbe sancire la scioglimento della convenzione di Segreteria tra i municipi di Roccamonfina e Casapesenna, arriva la notizia della querela presentata dalla Segretaria comunale Dott.ssa Valentina Santini.

La Segretaria comunale proprio in merito agli atti inerenti l’ordine del giorno che prevedono appunto anche la risoluzione della convenzione della Segreteria comunale, nei giorni scorsi ha presentato una querela presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per falso poiché tali atti tra l’altro risulterebbero sprovvisti della firma appunto del Segretario comunale. Nel documento presentato in Procura la Dott.ssa Santini invita la magistratura ad intervenire celermente per quanto accaduto negli ultimi giorni dichiarando gli atti riguardanti il consiglio comunale di domani da invalidare.

La Dott.ssa Santini parallelamente alla querela ha inviato una diffida ai consiglieri comunali ed al sindaco Carlo Montefusco proprio in merito a tale documentazione. La diffida è stata presentata circa “l’approvare le seguenti proposte, rammentando agli stessi – scrive la Dott.ssa Santini nella diffida –, in presenza di un atto deliberativo nullo, la ricaduta in capo agli stessi delle responsabilità civili, penali, amministrative e contabili derivanti dalla loro partecipazione, accertabili da parte delle competenti autorità giurisdizionali e giudiziarie”.

Ecco di seguito il testo integrale della querela presentata dalla Segretaria comunale in Procura:

“Alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

Oggetto: denuncia –Querela

La scrivente, dott.ssa Valentina Santini, segretario comunale della convenzione di segreteria Casapesenna/ Roccamonfina, denuncia quanto segue:

PREMESSO che:

in data 06/04/2021, la sottoscritta, assente dalla sede comunale, in ragione del fatto che nella suddetta data veniva convocata per le ore 15:00 a Napoli, presso l’ufficio dell’albo regionale dei segretari comunali presso la Prefettura di Napoli (ex Agenzia dei segretari comunali della Campania), veniva contattata in modalità smart working dal Sindaco per la convocazione di una riunione con il sindaco e la Giunta avente ad oggetto la proposta di stipula di una convenzione per un incarico extra orario ai sensi degli artt. 1, comma 557, l.311/2004 e 14 CNLL, per 12 ore settimanali ;

Nel corso di questo collegamento tramite videochiamata telematica, il Sindaco rappresentava la volontà della Giunta di procedere alla assunzione di un dipendente del comune di Formia (comune volutamente indicato dal Sindaco per nascondere la reale provenienza del dipendente in oggetto dal Comune di Minturno) al quale attribuire le funzioni di responsabile dell’area finanziaria;

La volontà dell’amministrazione, così manifestata, in modo surrettizio, non si traduceva in concreto in un testo di proposta, corredato dai pareri, trasmesso al segretario, che non era presente in sede. La proposta di deliberazione non veniva mai trasmessa neppure tramite mail, né tantomeno visionata dalla scrivente.

Nella suddetta sede, la scrivente esprimeva il proprio contrario parere in ordine all’adozione del suddetto atto per le seguenti motivazioni di seguito rappresentate:

1 Violazione delle norme giuridiche e contabili in materia di gestione provvisoria e di esercizio provvisorio. Non risulta, ad oggi, approvato il bilancio di previsione 2021/2023, né tantomeno il necessario piano triennale del personale. Al momento, l’ente è in gestione provvisoria e in esercizio provvisorio, dunque in evidente condizione ostativa all’effettuazione di procedure assunzionali, come ribadito nella recente deliberazione della Corte dei Conti Campania n. 28/2020. Non risulta adottato l’aggiornamento annuale del  fabbisogno del personale: l’ultimo piano occupazionale approvato è quello risalente al 2019, e dunque in base alla precedente disciplina legislativa ormai decaduta per effetto di quella ora vigente di cui al D.M. 13 marzo 2020. Peraltro i magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 28/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno chiarito che la ratio posta a fondamento della disciplina dell’esercizio provvisorio è quella di garantire il rispetto degli equilibri finanziari. A tal fine, gli enti in esercizio provvisorio possono impegnare solamente spese correnti, oltre a quelle relative alle partite di giro, mentre per la spesa in conto capitale possono essere impegnate esclusivamente somme destinate a interventi di somma urgenza, in conformità con le previsioni dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

La Corte dei Conti ha inoltre evidenziato come la spesa per l’assunzione di nuovo personale non rientri tra le eccezioni previste dal comma 5 del predetto art. 163 del TUEL, ovvero non rientri tra le:

  • spese tassativamente regolate dalla legge;
  • spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  • spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in oggetto, ai sensi della normativa vigente non vi è possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, di procedere all’assunzione di nuovo personale, neppure laddove tali assunzioni fossero state previste nel piano triennale del fabbisogno di personale. Nonostante il proprio parere negativo, la scrivente, mentre era ancora in auto per recarsi a Napoli, veniva informata telefonicamente dell’avvenuta pubblicazione, a suo nome, e in sua assenza fisica e materiale,  nell’albo pretorio, della deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 06/04/2021, la quale aveva per oggetto la volontà di assumere, fino al 31/12/2021, un dipendente del Comune di Minturno, dott. D’Elia, e non del Comune di Formia come intenzionalmente e falsamente rappresentato dal Sindaco.

2. Falso in atto pubblico (art. 476 e segg., C.P.)

In sostanza, nonostante il parere contrario espresso in forma verbale, la scrivente veniva a conoscenza del fatto che:

  • Tale deliberazione veniva pubblicata in quella data in assenza del segretario, unico soggetto responsabile della pubblicazione delle deliberazioni, nelle forme della copia conforme all’originale, la cui conformità viene, per disposizione di legge, attestata dallo scrivente segretario;
  • con il Certificato di pubblicazione a firma del segretario (art. 124 del decreto Lgs. 267/2000);
  • con la dichiarazione di immediata eseguibilità a firma del segretario ai sensi del 4 comma dell’art. 134 D. Lgs. 267/2000; tutte queste firme non sono mai state apposte dalla scrivente;
  • Inoltre, nel testo pubblicato, veniva falsamente attestata la presenza in sede del Segretario, dal momento che veniva riportata la seguente affermazione “Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE VALENTINA SANTINI” non venendo riportato che il segretario risultava fisicamente assente dalla casa comunale.

Con nota prot. n. 3452 del 07/04/2021, il giorno successivo, recatasi fisicamente in comune, la scrivente segretario protocollava il proprio parere negativo, già espresso verbalmente, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2021, aggiungendo alle motivazioni già espresse, anche altre censure di legittimità riscontrate dopo aver avuto lettura della deliberazione in oggetto, la quale, senza alcuna autorizzazione di chi scrive, era già stata pubblicata nell’Albo Pretorio.

Con nota  prot.n. 3665 del 13/04/2021 e con la successiva Nota prot. N.  3700 del 14/04/2021, che si allegano alla presente querela, la scrivente denunciava l’accaduto, fornendo motivato parere che specificava le norme giuscontabili che vietano l’assunzione di personale pervicacemente voluta dalla Giunta, in difetto di approvazione di bilancio di esercizio, in esercizio provvisorio ed in gestione provvisoria in dodicesimi. Nelle due note vengono dettagliatamente specificate le conseguenze contabili derivanti in capo al Sindaco ed alla Giunta per effetto della deliberazione di una assunzione contra legem. L’articolo 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 contiene norme specifiche sulle modalità di redazione del verbale delle sedute degli organi collegiali dell’ente locale ed i suoi contenuti e, nell’individuare le funzioni del Segretario comunale, ne indica anche la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e prevede che egli curi la verbalizzazione delle stesse, nonché l’art. 38, comma 2, del predetto D.Lgs. che rimanda al regolamento sul funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina del funzionamento del consiglio nel cui alveo va ricompresa anche la parte sulla verbalizzazione delle sedute consiliari.

Conseguentemente, quella del Segretario comunale non è quindi una partecipazione finalizzata alla sola cura della verbalizzazione, dovendo egli partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Al verbale, che riveste un proprio contenuto indefettibile e necessario, deve essere allegata quale parte integrante e sostanziale la “proposta di deliberazione”, sottoposta espressamente a votazione ed approvata, unitamente ai pareri resi sulla stessa. Con la SOTTOSCRIZIONE del Segretario e del Presidente della seduta, l’atto viene numerato ed inserito nella raccolta, e copia della deliberazione RESA CONFORME CON DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO, viene poi affissa all’Albo dell’Ente.

La scrivente segretario non ha mai sottoscritto l’originale della deliberazione di Giunta, che, nel Comune di Roccamonfina avviene ancora con firma autografa apposta  materiale e non digitale, quel giorno, in quanto era assente. Né tantomeno, ha sottoscritto il verbale di giunta nei giorni successivi. La delibera n. 24 è un atto nullo per carenza di un requisito essenziale: sottoscrizione autografa del segretario verbalizzante. Quell’atto è tamquam non esset.

La copia della deliberazione RESA CONFORME CON DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO, affissa all’Albo dell’Ente in data 06/04/2021, costituisce un evidente falso documentale: la scrivente era assente e, proprio nelle ore in cui era in auto, qualcuno produceva tale atto attribuendone la paternità alla scrivente.

Al contempo, veniva prodotto un ulteriore falso documentale: il certificato di pubblicazione (art. 124, D.Lgs. 267/2000) sempre a firma della scrivente segretario.

Entrambi i documenti, oltre a costituire un falso, attribuiscono falsamente la paternità degli stessi al segretario in un giorno in cui lo stesso non si è mai recato in comune.

Dai fatti esposti, emerge una doverosa considerazione: dal momento che difetta la sottoscrizione della deliberazione da parte del segretario quale organo verbalizzante, e, quindi, la deliberazione in oggetto è inesistente, ci si domanda come possa esistere una copia conforme di un atto (la delibera n.24 in originale), che, essendo sprovvisto di sottoscrizione del segretario, nella sostanza, non costituisce un  provvedimento amministrativo: in buona sostanza, la delibera non è mai divenuta tale. Il giorno 07/04/2021, arrivata in ufficio, la scrivente si recava presso l’ufficio protocollo presso il quale è conservato il brogliaccio di Giunta e riscontrava che in data 06/04/2021, durante la propria assenza, con una grafia sconosciuta, era stata registrata la deliberazione n. 24. Evidentemente, qualcuno, sostituendosi illecitamente al segretario, aveva provveduto alla registrazione della seduta e della delibera senza alcuna autorizzazione sul brogliaccio. Consolidata giurisprudenza chiarisce che il cd. brogliaccio è un registro la cui tenuta è prerogativa esclusiva del segretario in qualità di ufficiale verbalizzante. l “brogliacci” sono documenti preparatori per la futura redazione di un atto amministrativo. In senso conforme si è espresso Il Tar Campania – Salerno, sezione II, sentenza 23 marzo 2012, n. 539, nel senso che i Consiglieri comunali non hanno diritto di accesso agli “appunti” (brogliaccio) del Segretario, raccolti per la successiva redazione di una delibera di Giunta.

Dai fatti rappresentati, emerge che, in assenza del Segretario, qualcuno ha illecitamente:

  • Annotato nel brogliaccio la seduta e la delibera;
  • Numerato la delibera senza la necessaria sottoscrizione del segretario verbalizzante, che costituisce requisito di esistenza giuridica dell’atto;
  • Pubblicato sull’albo pretorio, in pari data, copia della deliberazione RESA CONFORME CON DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO.

E’ doveroso evidenziare, come emerge dalla lettura delle due segnalazioni/denunce allegate, che:

  •  la delibera della Giunta Comunale n.24/2021 ha per oggetto un’assunzione di personale e, nello specifico, l’assunzione del dipendente del comune di Minturno, quale responsabile dell’area finanziaria, per un incarico extra orario ai sensi degli artt. 1, comma 557, Legge 311/2004 e 14 CCNL, per 12 ore settimanali.
  • i pareri di regolarità tecnica (art.49, D.Lgs. 267/2000) sono resi dai due responsabili, anch’essi dipendenti del comune di Minturno ed assunti per un incarico extra orario ai sensi degli artt. 1, comma 557, Legge 311/2004 e 14 CCNL, per 12 ore settimanali;
  • il parere di copertura economico/finanziaria (art.147 D.Lgs. 267/2000) è reso da un responsabile cui sono state conferite con decreto sindacale, la mattina stessa della delibera, le funzioni di responsabile finanziario, è un geologo, privo di qualsiasi competenza in materia finanziaria e contabile, anch’esso dipendente del comune di Minturno ed assunto per un incarico extra orario ai sensi degli artt. 1, comma 557, Legge 311/2004 e 14 CCNL, per 12 ore settimanali.
  • L’effetto che si produce con la suddetta assunzione è quello di creare il seguente assetto organizzativo: tutti i titolari di posizione organizzativa del Comune di Roccamonfina sono dipendenti del Comune di Minturno, assunti con incarico extra orario ai sensi degli artt. 1, comma 557, Legge 311/2004 e 14 CCNL, per 12 ore settimanali. Tale assunzione è compiuta in palese violazione di tutte le norme giuscontabili che regolano le assunzioni negli enti locali e che vietano, nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria in dodicesimi, forme di assunzione, comprese il cd. Scavalco d’eccedenza. Per la disamina dettagliata di tutte le violazioni contabili e delle conseguenti responsabilità anche di natura contabile ed il danno erariale che ne scaturisce si demanda alla lettura delle noteprot.n.3665 del 13/04/2021 e  prot. N.  3700 del 14/04/2021, allegate alla presente querela.

Conclusioni

Voglia la giustizia adita

A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell’art. 224 c.p.c., dell’originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso l’ufficio amministrativo del Comune di Roccamonfina;

B) Accertare l’identità dell’autore o degli autori delle condotte sopra indicate, ossia: l’annotazione nel brogliaccio della seduta e della delibera, la Numerazione la delibera, la Pubblicazione sull’albo pretorio, in pari data, copia della deliberazione RESA CONFORME CON DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO. A tal fine, si chiede di verificare, con accesso informatico nel sistema l’account con il quale tali condotte sono state realizzate e l’orario di accesso, anche al fine di consentire a chi scrive l’esercizio dell’azione disciplinare laddove venisse accertato che l’autore fosse un dipendente;

C) Accogliere la querela di falso e, per l’effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della Delibera di Giunta comunale n.26 del 06/04/2021;

D) Dichiarare, a seguito dell’accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente la delibera di Giunta comunale n.26 del 06/04/2021.

E) Accertare la ricorrenza di ulteriori fattispecie di reato derivanti dal fatto che l’atto in oggetto era preordinato alla realizzazione di una assunzione contra legem, perché disposta in palese violazione delle norme contabili che presiedono all’assunzione di personale.

Si allegano:

nota prot.n.3665 del 13/04/2021

Nota prot. N.  3700 del 14/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Valentina Santini

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Di Vincenzo Mario

Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania. Vicedirettore e Redattore di V-news.it. In oltre 15 anni di professione vanta numerose collaborazioni con i principali quotidiani cartacei e online di Terra di Lavoro ed esperienze in emittenti televisive e radiofoniche. Tra le principali esperienze e collaborazioni spiccano: giornalista e fotoreporter per “Il Giornale di Caserta” e inviato per “TRM – TeleradioMatese” - Gruppo “Lunaset”, corrispondente e Redattore per la "Nuova Gazzetta di Caserta", giornalista per il mensile “Fresco di Stampa”, giornalista radiofonico e speaker, curatore del Notiziario campano per RCS – Radio Circuito Solare,

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