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Teano: errore sui moduli di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, i chiarimenti dell’Amministrazione

DiThomas Scalera

Feb 4, 2015

di-benedetto-nicola2-teano Oggetto: pagamento IMU su terreni agricoli – modalità di calcolo e aliquota applicabile. Errori rilevati nei modelli di pagamento del Servizio Idrico e della Tari 2014.

In questi ultimi giorni sono stati segnalati dubbi sull’aliquota da applicare per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, nonché errori nelle fatture e nei modelli F24 recapitati rispettivamente per il pagamento del servizio idrico e della Tari 2014.

In merito alle modalità di calcolo per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, si precisa:

  1. la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto al primo gennaio 2014 la rivalutazione del 25% e poi il moltiplicatore 135. Detto moltiplicatore è ridotto a 75 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti all’INPS;

  2. l’aliquota applicabile nel comune di Teano è il 7,6 per mille. Ciò si desume dalla previsione normativa contenuta nell’art.13, comma 6 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, atteso che il Comune pur avendo elevato l’aliquota base dal 7,6 al 9,5 per mille non ha mai disposto che tale aumento riguardasse anche i terreni agricoli. Tale interpretazione trova puntuale conferma nell’art.1, comma 1 del D.L. 185/2014;

  3. per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti all’INPS l’imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 1) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compreso fra euro 6001 ed euro 15.500; 2) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compreso fra euro 15.501 ed euro 25.500; 3) del 25% dell’imposta corrispondente alla parte del valore compreso fra euro 25.501 ed euro 32.000;

  4. ai sensi dell’art.13, comma 7 del Regolamento Comunale IMU non sussiste l’obbligo di versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno risulta inferiore o uguale ad euro 12,00. Ciò significa che al fine di stabilire la debenza del versamento (per i terreni agricoli) è necessario tener conto anche di quanto già dovuto (ed eventualmente versato) a titolo di IMU (su altri immobili) per il periodo d’imposta 2014.

Infine, nell’ipotesi di errori riscontrati nelle fatture del servizio idrico o nei modelli F24 della Tari è sufficiente, senza però farsi prendere dal panico e/o inveire contro gli Uffici Comunali, rivolgersi all’Ufficio Tributi chiedendo il riesame ovvero l’annullamento parziale in autotutela dell’erronea richiesta.

L’Ufficio esaminerà l’istanza e successivamente emetterà il provvedimento di annullamento/correzione.

Qualora si dovessero verificare ingiustificati ritardi da parte dell’Ufficio è possibile segnalare l’accaduto allo scrivente in forma cartacea o attraverso l’indirizzo mail [email protected].

Teano, 3 febbraio 2015  

L’Assessore

dott. Eduardo Sacco

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Di Thomas Scalera

Il Guru

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