• Ven. Mar 29th, 2024

Vairano. Questione Di Nocera, il Consigliere Moreno presenta un’interrogazione al sindaco Cantelmo

Secondo il consigliere andrebbe ripristinata la “legalità” a Vairano revocando la qualifica di Dirigente all’Avv. Di Nocera e ricollocandolo nella posizione D3 a lui spettante

L’interrogazione:

Interrogazione a risposta scritta ex art. 43, co. 3, d.lgs. 267/2000, e art. 22 vigente regolamento di organizzazione e funzione del Consiglio comunale. 

Io sottoscritto Raffaele Moreno nella mia qualità di consigliere del Comune di Vairano Patenora invito il Sindaco a dare risposta alla seguente interrogazione. 

Premetto che già in data 2 luglio 2017 inoltrai interrogazione intesa a conoscere le ragioni giuridiche che avevano indotto l’Amministrazione al conferimento delle funzioni di dirigente unico dell’Ente al dipendente comunale, avv. Gaetano Di Nocera, prima con delibera di G.C. n. 90 del 01/07/2013 e, successivamente, con atti monocratici del Sindaco, pur essendo intervenute ben due sentenza (la prima, del Giudice del lavoro di SMCV n° 721/2015; la seconda, della Corte dei Conti sez. centrale n° 11/2016) che facevano espresso divieto di detto conferimento avvenuto in virtù di verbale di conciliazione ma senza che vi fosse il relativo posto in organico e senza che il dipendente in parola avesse superato il necessario concorso pubblico previsto dalla legge. 

Successivamente, a detta mia interrogazione, in data 29 gennaio 2018 prot. 1338, inoltrai atto di invito e diffida a ricollocare il dipendente in questione nella qualifica ad esso spettante (Cat. D3, responsabile dell’Ufficio legale, Personale, posizione di staff – vice segretario), avendo evidenziato che nell’illecito inquadramento dirigenziale, in assenza di superamento del concorso pubblico, si era configurata una grave violazione di legge, trattandosi di norme, quelle disciplinanti il pubblico impiego (dd.lgs 165/2001 e 267/2000), per loro natura imperative e, quindi, inderogabili per cui, come aveva affermato il Giudice del lavoro nella sentenza 721/2015, il verbale di conciliazione era nullo non essendo idoneo un atto negoziale a conferire una qualifica attribuibile solo per concorso e non potendo altresì modificare l’organico del personale istituendo l’inesistente posto di dirigente unico essendo necessario per tale modifica una delibera consiliare. 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 a seguito di mio intervento con il quale facevo osservare al Consiglio che nell’apposito capitolo di bilancio si era continuato a prevedere di pagare il dipendente Di Nocera, malgrado la citata sentenza 721/15 affermasse che il rigetto assorbiva anche la domanda riconvenzionale dispiegata dal Comune di accertamento della nullità del verbale di conciliazione intercorso tra le parti con la conseguenza che, secondo il Tribunale samaritano, la nullità del conferimento di dette funzioni era in radice, il Sindaco Cantelmo incredibilmente rispodeva: 

“UDITO il Presidente, il quale, in riferimento all’intervento del consigliere Moreno, spiega che la sentenza n. 721/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. non dispone quanto affermato dal Moreno medesimo, e che non c’è una sentenza che affermi la mancanza del diritto alla dirigenza …” (cfr. Delibera di C.C. n. 21 del 18-04-2019). 

E quando ho insistito sulla sospensione del pagamento di circa 80.000,00 Euro lordi annui nelle more del procedimento della Procura regionale della Corte dei Conti proprio su detto esborso, possibile fonte di danno erariale, ed essendo in attesa del pronunciamento della Corte di Appello di Napoli sull’impugnativa proposta dal Di Nocera della menzionata sentenza 721/15, il Sindaco ha insistito nel voler mantenere il Di Nocera nella posizione di dirigente unico corrispondendogli quanto stabilito per detta posizione e ciò pur essendo il Di Nocera in lite con l’Ente ed il volerlo mantenere nella posizione apicale costringeva il Comune a doversi sobbarcare anche della previsione 3 

di Euro 28.000,00 per il pagamento di parcelle a legali esterni. Per cui al danno di dover illegittimamente pagare il dipendente in questione come dirigente (circa il triplo di quanto dovrebbe in effetti percepire), si aggiungeva l’ulteriore danno di dover prevedere 28.000,00 Euro per parcelle ad avvocati esterni. 

Sennonché, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, in data 9 maggio 2019 è intervenuta la sentenza 3028/2019 con cui la Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, ha respinto l’appello del Di Nocera confermando in toto la statuizione del primo giudice che, come detto, aveva affermato la NULLITA’ del verbale di conciliazione e, quindi, l’illecito conferimento ab origine delle funzioni dirigenziali che il Sindaco Cantelmo si ostivava – e si ostina tuttora – a confermare. 

E tutto ciò malgrado lo stesso Sindaco Cantelmo sin dal 3 gennaio 2014, con propria determina sindacale si era impegnato a confermare: “… la qualifica dirigenziale al Di Nocera, (facendo) salva un’eventuale successiva diversa determinazione alla luce dell’esito del presente giudiziocon evidente riferimento al giudizio definito con la più volte citata sentenza 721/15 che aveva però rigettato il ricorso del Di Nocera. Pertanto, pur verificandosi la condizione sospensiva che il Sindaco stesso aveva previsto, lo stesso Cantelmo non ha tenuto alcun conto del decisum del Giudice del lavoro samaritano, ed ha mantenuto il Di Nocera nella illegittima posizione apicale corrispondendogli anche tutti gli arretrati, differenze retributive, indennità ed ogni altro emolumento economico. 

In proposito, significativamente e contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco a verbale nella citata delibera n° 21 del 18/4/19, la sentenza 721/15 in esame così afferma: Pertanto, in assenza di un diritto soggettivo del ricorrente deve parimenti escludersi l’obbligatorietà del riconoscimento della qualifica dirigenziale e, pertanto, nessuna illegittimità (oltre che formale, per i motivi sopra esposti) neppure sostanziale può ravvisarsi nella decisione di sospensione del Di Nocera dalla predetta qualifica, sospensione giustificata dalla revisione – finalizzata a rendere il proprio operato conforme al dettato costituzionale e, dunque, a fronteggiare la nullità dell’accordo conciliativo – della originaria interpretazione offerta dal Comune, in sede conciliativa, del testo di legge (n. 27/1997 n.d.r.)(cfr. sentenza n. 721/2015). Ne consegue che il Sindaco non può dire in un atto pubblico ed a verbale “… che non c’è una sentenza che affermi la mancanza del diritto alla dirigenza …” perché con tale dichiarazione ha affermato il falso

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, di quanto verbalizzato nella delibera di C.C. n° 21 del 18 aprile 2019, della successiva sentenza n° 3028 del 9 maggio 

Ora si aspetta la risposta del Sindaco, nel prossimo Consiglio Comunale.

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Di Thomas Scalera

Il Guru

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