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Venafro. Sicurezza sul lavoro: denunciato il titolare di una società edile

In azione i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

VENAFRO (IS). I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro unitamente all’Arma territoriale di Venafro, nel corso dei servizi straordinari “anti caporalato” disposti in ambito Nazionale, hanno denunciato alla locale Magistratura il titolare di una società operante nel settore dell’edilizia il quale si è reso responsabile di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, durante i controlli, i Carabinieri, hanno avuto modo di accertare che il titolare della ditta nell’esecuzione di alcun lavori aveva omesso di circondare le aperture lasciare in alcuni solai e nelle piattaforme di lavoro con parapetti tali da evitare possibili incidenti.

L’impresario è stato pertanto deferito alla competente A.G. per la violazione prevista dal Testo Unico sicurezza nei luoghi di lavoro e elevata ammenda per un importo pari a circa euro 2.500.

Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è una struttura specializzata dell’Arma dei carabinieri che dipende dal Comando divisione unità specializzate a sua volta dipendenti dal Comando delle unità mobili e specializzate carabinieri “Palidoro” (Roma). Il suo compito precipuo è quello di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, reprimendo gli abusi e contrastando il lavoro irregolare.

Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è stato istituito dal regio decreto legge 13 maggio 1937, n. 804, ove all’art. 2 affiancava l’Arma agli ispettorati del lavoro per rafforzare la vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, effettuata dagli Ispettori del lavoro, creando un Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (noto anche come NIL).

I carabinieri della tutela del lavoro rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria indipendentemente dal grado rivestito e nell’ambito dell’attività specialistica in cui operano, acquisendo i poteri ispettivi di vigilanza e controllo sulla legislazione sociale tipici degli ispettori del lavoro, ovvero i poteri ispettivi e di vigilanza, quelli sanzionatori, di accesso ai luoghi di lavoro, d’indagine, ecc. previsti dalle normative vigenti in materia di lavoro, quali quelle dell’art. 8 del DPR 19 marzo 1955, n. 520, confermando quanto previsto dall’art. 9 del RD 27 aprile 1913 e dall’art. 138 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, nonché del d.m. 31 luglio 1997, che estende al personale del Comando per la tutela del lavoro i predetti poteri ispettivi.

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